Richiesto l’annullamento di tutti gli atti per “gravi vizi di illegittimità” relativi all’appalto per la manutenzione e l’efficientamento del sistema portuale di una regione meridionale.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza su una procedura di gara cruciale finanziata con fondi PNRR, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti relativi ai lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale di un’importante regione del Sud, per un importo complessivo di 18.810.025 euro.
La richiesta di annullamento, formalizzata con la delibera n. 430 del 5 novembre 2025, è motivata dalla presenza di “gravi vizi di illegittimità” riscontrati nella lex specialis, ovvero nel bando e nel disciplinare di gara.
L’Autorità ha assegnato alla stazione appaltante un termine perentorio di 30 giorni per agire in conformità, avvertendo che, in caso contrario, sarà legittimata a impugnare direttamente la documentazione.
Requisiti di Capacità Economica: La Certificazione SOA è Sufficiente
Il vizio di maggiore rilievo contestato dall’ANAC riguarda l’illegittima richiesta di requisiti di capacità economico-finanziaria aggiuntivi rispetto alla certificazione SOA.
Il disciplinare di gara prevedeva, infatti, un requisito ulteriore rispetto alla necessaria attestazione SOA: un “fatturato, maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente, almeno pari a cinque milioni di euro, Iva esclusa”.
L’ANAC ribadisce che, negli appalti di lavori pubblici, l’attestazione SOA assolve già alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’opera.
Il Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che il possesso di una adeguata qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti richiesti.
- ANAC: “Ogni ulteriore richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, è da ritenersi illegittima.”
L’introduzione di un requisito aggiuntivo, oltre a porsi in contrasto con le norme, è vista dall’Autorità come un elemento che limita indebitamente la concorrenza, riducendo la platea dei potenziali partecipanti e complicando la partecipazione stessa.
Carenza di Progettazione e Punteggio Premiale Illegittimo
Ulteriori criticità sono emerse riguardo alla struttura della gara, concepita come Accordo Quadro.
- Assenza di Progettazione a Base di Gara: L’ANAC ha rilevato che non è stato rinvenuto alcun tipo di progettazione posto a base di gara, circostanza confermata dalla stessa stazione appaltante che ne ha rinviato la redazione alla seconda fase della procedura.
- Punteggio Premiale per Manutenzione Ordinaria: È stata rilevata l’illegittimità del criterio di valutazione che prevedeva l’attribuzione di un punteggio premiale (fino a cinque punti) per l’offerta aggiuntiva di un servizio di manutenzione ordinaria delle opere realizzate per un certo periodo di tempo.
L’ANAC sottolinea che questa previsione è in contrasto con la normativa che vieta alle stazioni appaltanti, in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di attribuire punteggi per “opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.
L’Autorità ha raccomandato alla stazione appaltante una rivalutazione complessiva della documentazione di gara in vista della futura e successiva riedizione della procedura, sanando tutti i vizi evidenziati.