Il TAR Campania, Sezione I, Salerno, con la sentenza n. 1053/2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di annullamento d’ufficio (autotutela) dei provvedimenti amministrativi, in particolare nel contesto delle procedure di gara.
Per l’esercizio di questo potere, è imprescindibile la presenza di un’illegittimità “significativa” e una valutazione comparativa “sulla qualità e concretezza” degli interessi in gioco.
Il Caso: Annullamento di Gara per “Incongruità Formali”
La vicenda ha avuto origine da una procedura di gara per l’affidamento di un servizio, successivamente annullata in autotutela dalla stazione appaltante. La motivazione addotta per l’annullamento erano presunte incongruità di carattere formale nella definizione della tipologia dei criteri stabiliti dal Capitolato speciale d’appalto.
L’impresa aggiudicataria, avendo fatto affidamento sull’esito della gara, ha presentato ricorso, contestando l’assenza, nel provvedimento di annullamento in autotutela, di qualsiasi riferimento alle ragioni di interesse pubblico che avrebbero giustificato tale drastica decisione.
La Pronuncia del TAR: Interesse Pubblico e Valutazione Comparativa
Il Collegio del TAR ha accolto le tesi dell’impresa ricorrente, evidenziando che l’ente appaltante non ha agito correttamente. La sentenza ha richiamato l’attenzione sui presupposti indefettibili per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio:
- Illegittimità “significativa”: Non basta una mera illegittimità formale, ma è necessaria una violazione che abbia un impatto sostanziale sulla legittimità del provvedimento originario.
- Valutazione comparativa degli interessi: L’interesse pubblico all’annullamento deve essere bilanciato con l’interesse del destinatario al mantenimento della sua posizione, soprattutto quando è sorto un affidamento legittimo (come nel caso dell’aggiudicazione di una gara).
Il TAR ha censurato la stazione appaltante per non aver illustrato “adeguatamente” nel provvedimento impugnato le ragioni di interesse pubblico, concreto e attuale, all’annullamento. Mancava, inoltre, una chiara valutazione comparativa dell’interesse del destinatario al mantenimento della sua posizione, in ragione dell’affidamento ingenerato dall’aggiudicazione.