L’appellante contesta la sentenza di primo grado che ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivamente notificato.
Poiché la gara era stata indetta attraverso il MEPA l’onere di pubblicazione non è stato assolto. La pubblicazione dell’ aggiudicazione sull’albo pretorio della Stazione Appaltante non può ritenersi adeguata perché, secondo la prospettazione della appellante, tutti gli atti avrebbero dovuto essere pubblicati sul portale del MEPA.
Pertanto non è sostenibile la dichiarazione di irricevibilità statuita dal TAR , perché il termine di decadenza di 30 gg indicato nella vista previsione normativa non poteva che decorrere dalla piena conoscenza della aggiudicazione, quale atto conclusivo della procedura selettiva, nella specie non avvenuta.
Nella specie ciò non sarebbe avvenuto né con la comunicazione in forma individuale, atteso che sarebbe stato utilizzato, dalla amministrazione resistente, un errato indirizzo PEC della ricorrente, né con la pubblicazione nell’albo pretorio on line, dovendo la stazione appaltante garantire la pubblicità degli esiti della gara per il tramite del portale Acquistiinrete o sul sito aziendale sotto la voce “QAmministrazione Trasparente” e sotto la sezione “bandi di gara e contratti”.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25/10/2021, n. 7146