Trasferta di personale e necessità di alloggio temporaneo: sussistono i presupposti per una procedura negoziata senza bando con unico operatore per motivi tecnici?
Un ente pubblico invia proprio personale in trasferta per lo svolgimento di attività istituzionali, usufruendo inizialmente di una struttura pubblica per il pernottamento e il vitto. Tuttavia, a causa dell’avvio di lavori infrastrutturali, si rende necessario trasferire temporaneamente il personale presso una struttura ricettiva privata.
Nelle immediate vicinanze della struttura pubblica è presente un esercizio commerciale privato che dispone di alloggi adeguati (camere doppie o triple) e la cui prossimità consentirebbe al personale di continuare a fruire del servizio di ristorazione presso l’organizzazione statale.
È stato accertato che altre strutture ricettive private si trovano a diversi chilometri di distanza, la cui utilizzazione comporterebbe maggiori difficoltà logistiche e oneri significativi per l’amministrazione, che dovrebbe organizzare un servizio navetta continuativo per garantire la fruizione dei pasti.
Posto che la base stimata dell’appalto per il servizio di alloggio superi la soglia comunitaria per le amministrazioni centrali (€ 143.000 + IVA), si chiede se sia possibile ricorrere all’articolo 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, ovvero effettuare una procedura negoziata senza bando con un unico operatore economico, motivando l’assenza di concorrenza per motivi tecnici.
Natura eccezionale della procedura negoziata senza bando e obbligo di motivazione
In via preliminare, è fondamentale sottolineare come la Relazione Illustrativa del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) evidenzi la natura eccezionale della procedura negoziata senza bando rispetto alle ordinarie procedure di affidamento. L’articolo 76, comma 1, del Codice rafforza tale principio, imponendo un rigoroso obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici che intendano avvalersene.
Ogni Stazione Appaltante è tenuta ad accertare scrupolosamente i presupposti per derogare alle regole dell’evidenza pubblica, valutando attentamente il caso concreto alla luce delle dinamiche e delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati. La motivazione, da esplicitarsi nella delibera o determina a contrarre (o atto equivalente), deve attestare il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Interpretazione restrittiva delle deroghe alla concorrenza
È cruciale ricordare che le deroghe ai principi e alle regole in materia di concorrenza, data la loro natura eccezionale, sono ammesse unicamente in ambiti ristretti e al verificarsi di specifiche condizioni, da interpretarsi in modo rigoroso. La giurisprudenza dominante ha costantemente ribadito che la procedura negoziata senza bando costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, senza possibilità di interpretazioni estensive.
La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto deroga all’obbligo di individuare il contraente tramite confronto concorrenziale, richiede un’accurata individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente. L’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza grava interamente sull’amministrazione.
Obbligo di verifica dell’impossibilità di alternative tramite consultazioni di mercato
La Stazione Appaltante ha l’obbligo di verificare l’effettiva impossibilità di ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso approfondite consultazioni di mercato. Tali consultazioni devono estendersi anche all’analisi dei mercati comunitari e, se necessario, extraeuropei, al fine di acquisire tutte le informazioni disponibili per valutare le soluzioni concretamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico.
Le consultazioni di mercato sono propedeutiche a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di accertare l’esistenza di un mercato di riferimento per i beni o servizi in questione, le condizioni di prezzo praticate, le soluzioni tecniche disponibili e l’effettiva presenza di più operatori economici potenzialmente interessati.
Recente orientamento ANAC
Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere consultivo 56/2024, invita le Stazioni Appaltanti a valutare attentamente le opzioni disponibili, tenendo conto delle specificità del caso concreto e fornendo una motivazione adeguata per ogni scelta.
Conclusioni sul caso specifico
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e delle motivazioni formulate nel quesito, non si ravvisano i presupposti per il ricorso ad una procedura negoziata senza bando con un unico operatore ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023.
Sebbene la prossimità della struttura privata alla sede pubblica e le difficoltà logistiche ed economiche derivanti dall’utilizzo di strutture più distanti rappresentino elementi da considerare, essi non sembrano configurare una situazione di assenza di concorrenza per motivi tecnici. La presenza di altre strutture ricettive, seppur più distanti, suggerisce l’esistenza di un mercato potenzialmente concorrenziale. Le difficoltà logistiche ed economiche, pur rilevanti, potrebbero essere mitigate attraverso una specifica organizzazione e non appaiono tali da rendere tecnicamente impossibile il ricorso a più operatori economici.
Si rimette pertanto all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti e ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato, che evidenzia la necessità di esperire procedure competitive ordinarie, salvo comprovata e rigorosa dimostrazione dell’impossibilità di alternative per motivi tecnici oggettivi e insuperabili.