La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal Decreto “Sostegni-bis”, è applicabile solo agli Appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni.
Lo ha affermato l’Anac nel Parere funzione consultiva 12 ottobre 2022, n. 51, sulla concessione per l’ampliamento del Cimitero di un esteso Comune siciliano.
Il Decreto “Sostegni bis” ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle Imprese appaltatrici delle Opere pubbliche, riconosciuta per variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione superiori all’8% verificatesi nel 2021 e rilevate dal Mims. Tale compensazione si riferisce però ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento di prezzi dei materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021.
L’Autorità ha ricordato che il Decreto non ha reintrodotto l’istituto della revisione dei prezzi e ribadito che si tratta piuttosto di una sorta di indennizzo che il Legislatore ha voluto riconoscere all’Appaltatore.
Tale indennizzo è applicabile solo agli Appalti pubblici e non alle concessioni come si evince anche da una Circolare del Mims 25 novembre 2021, che detta indicazioni riferite esclusivamente all’Appaltatore e all’Appalto pubblico e non alle concessioni.
Tale considerazione trova conferma anche nel Decreto Ucraina datato 21 marzo 2022, che ha esteso l’indennizzo previsto per gli Appalti pubblici ai contraenti generali senza includere espressamente i Concessionari.
L’Anac ha peraltro ribadito come l’istituto della compensazione non sia coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio. Nella concessione infatti il Concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’Opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell’Opera. I rischi dell’operazione e della realizzazione delle Opere restano quindi in capo al Concessionario.