Il principio di auto-responsabilità e la trasparenza dell’offerta non ammettono ripensamenti tardivi. Con il parere di precontenzioso n. 11 del 21 gennaio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che un operatore economico non può modificare il CCNL dichiarato in sede di gara una volta ottenuta l’aggiudicazione, nemmeno adducendo un errore formale.
Il caso nasce da una procedura del Comune di Bussolengo (Verona) per l’affidamento del trasporto scolastico (valore di 1,56 milioni di euro), dove il consorzio aggiudicatario ha tentato di variare il contratto applicato solo in fase esecutiva.
Il divieto di modifica postuma e il “tentativo di influenza”
Secondo l’Autorità, la condotta di un operatore che dichiara di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante (SA) per poi smentirsi in fase di esecuzione è illegittima.
Tale comportamento non è un semplice errore materiale, ma configura un tentativo di influenzare indebitamente le decisioni della PA.
L’ANAC sottolinea che questa strategia permette all’operatore di:
- Evitare i controlli: Omettere la verifica di congruità dell’offerta e di equivalenza delle tutele (ex art. 110 del Codice).
- Alterare la concorrenza: Stimare costi del lavoro inferiori in gara per poi tentare di “correggere il tiro” ex post.
La violazione dei principi del Codice dei Contratti
L’Autorità ha individuato la violazione di diversi pilastri normativi che regolano gli appalti pubblici:
- Chiarezza e Trasparenza: I contenuti economici dell’offerta devono essere certi e immutabili.
- Correttezza e Buona Fede: Non è ammesso eseguire prestazioni su presupposti diversi da quelli dichiarati.
- Tutela dei Lavoratori: La promessa di “armonizzare” i trattamenti economici tramite superminimi, avvenuta solo dopo i controlli della SA, non sana l’irregolarità iniziale.
Le conseguenze: verso l’annullamento dell’aggiudicazione
Il parere apre la strada a sanzioni severe. Spetta ora alla Stazione Appaltante valutare se tale condotta integri un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
L’ANAC suggerisce al Comune di Bussolengo di avviare un contraddittorio con l’operatore per valutare l’incidenza della falsa o errata dichiarazione.
Qualora venisse accertato che l’indicazione del CCNL corretto avrebbe portato a un esito diverso della gara o a una verifica di equivalenza negativa, la SA ha il potere (e il dovere) di procedere con l’annullamento dell’aggiudicazione.
“L’operatore economico è responsabile delle conseguenze discendenti dall’impegno assunto in gara; il principio di autoresponsabilità preclude la qualificazione di tali variazioni come meri errori formali.”