L’ANAC ha evidenziato diverse criticità nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), chiedendo una urgente revisione, in particolare sulla gestione della falsa documentazione da parte delle imprese e sull’ammontare delle sanzioni pecuniarie applicabili dall’Autorità stessa.
Criticità sui Requisiti di Esclusione: Conflitto tra Articoli 96 e 100
Una delle principali osservazioni riguarda il conflitto normativo tra l’art. 96 (dedicato alla falsa documentazione in gara) e l’art. 100 (sull’efficacia delle cause di esclusione) del Codice.
ANAC rileva che la discordanza tra le due disposizioni crea incertezza sul periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione (artt. 94 e 95), con impatto sia sulle verifiche da parte delle SOA (Società Organismi di Attestazione) sia sulla partecipazione alle successive gare.
L’Autorità sottolinea l’urgenza di un intervento legislativo che ristabilisca la coerenza e formula una proposta di modifica specifica dell’art. 100, comma 5, lettera b), al fine di risolvere il contrasto con l’articolo 96.
Mancata Graduazione della Sanzione Interdittiva per Falsa Documentazione
La seconda questione di rilievo è la mancanza di graduazione della sanzione interdittiva per il conseguimento dell’attestato di qualificazione SOA comminata all’impresa in caso di falsa documentazione.
L’art. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12, prevede una sanzione fissa di un anno per l’interdizione in caso di presentazione di falsa documentazione per i requisiti di ordine generale o speciale.
Disparità di Trattamento Sanzionatorio
ANAC evidenzia un’irragionevole disparità rispetto all’art. 96, comma 15, che, per la presentazione di falsa documentazione nelle procedure di gara, prevede una sanzione interdittiva fino a due anni, ma suscettibile di graduazione.
| Condotta | Momento di Realizzazione | Sede della Semplificazione | Sanzione Prevista | Possibilità di Graduazione |
| Falsa documentazione | Fase di Attestazione (SOA) | Art. 18, c. 4 e 23, All. II.12 | 1 anno fisso | NO (obbligatoria) |
| Falsa documentazione | Fase di Gara o Subappalto | Art. 96, c. 15, del Codice | Fino a 2 anni | SÌ (in funzione di dolo/colpa e gravità) |
La Richiesta di ANAC
L’Autorità sostiene che la medesima condotta dovrebbe essere trattata in modo uniforme, indipendentemente dal momento in cui viene posta in essere. In particolare:
- Necessità di Elemento Soggettivo: L’attuale disciplina obbliga ANAC ad applicare la sanzione fissa di un anno, senza tener conto della gravità dell’illecito e dell’elemento soggettivo (dolo o colpa), contravvenendo al principio di proporzionalità.
- Maggiore Lesività: La condotta di falsa dichiarazione in fase di attestazione SOA può risultare persino più lesiva, alterando potenzialmente l’esito di più gare per tutta la durata del certificato.
ANAC auspica che il Regolamento sanzionatorio possa continuare a prevedere la possibilità di graduare la sanzione per falsa dichiarazione alla SOA, uniformando la disciplina a quanto previsto dall’art. 96, comma 15.
Quantum Sanzionatorio e Principio di Proporzionalità
Infine, l’ultima questione sollevata riguarda un ulteriore conflitto normativo sul quantum (ammontare) sanzionatorio irrogabile da ANAC a SOA, operatori economici e RUP.
Il contrasto sussiste tra l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice e gli artt. 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12.
ANAC lamenta che le disposizioni attuali non le permettono di attribuire il giusto peso a dolo, colpa, rilevanza e gravità dell’infrazione nella determinazione della sanzione pecuniaria.
Questo, ancora una volta, entra in contrasto con la corretta attuazione del principio di proporzionalità.
L’Autorità auspica anche in questo caso un intervento legislativo per risolvere il contrasto normativo e consentire una determinazione della sanzione più equa e proporzionata alla gravità del fatto.