L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 129 del 2 aprile 2025, ha fornito un’importante chiarificazione in merito alla possibilità di applicare la revisione dei prezzi in fase pre-contrattuale, sollevando questioni cruciali per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.
La delibera scaturisce da un’istanza di parere presentata dal Comune di Pedaso, riguardante un appalto per la riqualificazione di un tratto di costa.
Il Contesto della Richiesta
Il quesito posto dal Comune di Pedaso all’ANAC verteva sulla legittimità di applicare la revisione prezzi, prevista dall’art. 60 del D.lgs. 36/2023, in una gara d’appalto per lavori pubblici. La specificità del caso risiedeva nel fatto che, durante la procedura di gara, era stata approvata una revisione in aumento del prezzario regionale. Questo ha generato incertezza sulla possibilità di adeguare i prezzi offerti prima della stipula del contratto.
La Normativa di Riferimento e i Principi Fondamentali
L’ANAC ha basato il suo parere su pilastri normativi fondamentali del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, sono stati presi in considerazione gli articoli:
- Art. 9 (Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale): Sottolinea l’importanza di mantenere l’equilibrio economico originario del contratto, anche di fronte a circostanze sopravvenute.
- Art. 41 (Livelli dei prezzi di riferimento): Ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di applicare i prezzari regionali aggiornati alla data di approvazione del progetto.
- Art. 60 (Clausole di revisione dei prezzi): Regola l’istituto della revisione prezzi in relazione a variazioni significative dei costi.
Il principio cardine ribadito dall’ANAC è che le stazioni appaltanti devono applicare i prezzi correnti alla data di approvazione del progetto, e non in un momento successivo. La revisione prezzi, infatti, può trovare applicazione solo in presenza di circostanze straordinarie, imprevedibili e non riconducibili al normale ciclo economico, che alterino in modo significativo l’equilibrio originario del contratto. L’aumento di un prezzario regionale, sebbene possa incidere sui costi, rientra nell’ordinaria dinamica economica e non costituisce di per sé un evento straordinario e imprevedibile che giustifichi una revisione pre-stipula.
Rinegoziazione Prima della Stipula: Limiti ed Eccezioni
La delibera affronta anche la delicata questione della rinegoziazione delle condizioni economiche dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula del contratto. L’ANAC ha chiarito che, in generale, è vietato modificare le condizioni economiche in questa fase, al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti e la trasparenza della procedura. Qualsiasi modifica sostanziale, infatti, potrebbe ledere la fiducia nella correttezza della gara e alterare il risultato dell’aggiudicazione.
Tuttavia, l’ANAC ha riconosciuto la possibilità di una valutazione prudente da parte della stazione appaltante per modifiche non sostanziali, purché queste siano giustificate dalla presenza di eventi eccezionali sopravvenuti dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula. È fondamentale che tali eventi siano oggettivamente straordinari e imprevedibili, e che le modifiche proposte siano strettamente necessarie a ripristinare un equilibrio contrattuale gravemente compromesso, senza alterare la sostanza dell’offerta aggiudicataria.