La Corte dei conti – Sezione di controllo per l’Abruzzo si è pronunciata sulla scelta tra amministratore unico e consiglio di amministrazione per le società, stabilendo criteri precisi per garantire adeguatezza e trasparenza nella governance.
La possibilità di optare per un consiglio di amministrazione anziché un amministratore unico deve essere supportata da “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa” , basata su:
- La struttura organizzativa della società
- Le dimensioni e l’ambito di operatività
- I risultati economico-finanziari
- La delibera assembleare deve quindi contenere una valutazione concreta e puntuale di questi elementi come presupposti per giustificare il ricorso a un organo amministrativo plurisoggettivo.
Cosa non costituisce un criterio valido? Il semplice richiamo alla “rappresentatività dei soci” non è sufficiente. Tale aspetto, soprattutto in società in house, deve essere garantito tramite i poteri di controllo sull’organo amministrativo e non dalla composizione dello stesso.
Il coinvolgimento dei soci nella gestione societaria può essere assicurato tramite strumenti pattizi previsti dal codice civile, senza necessariamente influire sulla struttura dell’organo amministrativo.
Questa deliberazione rappresenta un punto di riferimento per gli enti locali e le società partecipate, fornendo una guida per le decisioni in materia di governance societaria basata su criteri oggettivi e trasparenti.
Deliberazione n. 271/2024 – 22 ottobre 2024