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AUTOVELOX E MULTE PER VELOCITA', NECESSARIO INDICARE NEL VERBALE IL DECRETO PREFETTIZIO 

La multa per eccesso di velocità è da considerarsi nulla se nel verbale il Comune di riferimento non inserisce gli estremi del decreto con il quale il prefetto individua le strade in cui è consentito il rilevamento con l’autovelox senza contestazione immediata.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 776/2021, in seguito al ricorso di un cittadino, sanzionato per aver violato l’articolo 142, comma 8, del Codice della strada, cioè per aver superato i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h rispetto al massimo consentito.

Nella fattispecie, il Giudice di Pace aveva annullato la multa perché il verbale non indicava gli estremi del decreto prefettizio, ex articolo 4 della legge 168/2020, riportante le strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici. Su appello del Comune, il Tribunale riteneva il verbale del tutto valido e ripristinava la multa.

In ultimo passaggio la Cassazione, che ribadisce la palese violazione dell’obbligo posto in capo alla pubblica amministrazione, ossia di indicare gli estremi del decreto prefettizio che riporta le strade dove è possibile installare l’autovelox  altrimenti ci sarebbe un illegittimo e arbitrario potere dell’amministrazione di installare ovunque e illimitatamente autovelox, senza la possibilità di difesa per colui che viene multato.

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