AUTONOMIA DIFFERENZIATA: VIA LIBERA DEL CDM AL D.L

AL VIA L’ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro i dati relativi:

  • al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
  • alla relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
  • alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
  • ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 26 maggio 2023.

L’applicativo Partecipazioni è stato sviluppato per assolvere, contestualmente e in maniera integrata, gli adempimenti informativi introdotti dal TUSP e quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti.

Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

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