In tema di agevolazioni IMU le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento in particolare Cass. Sez. III civile, sentenza depositata il 14.5.2013 ha precisato che “il luogo della effettiva dimora è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le risultanze anagrafiche (Cass. 19132/04; 11562/03) assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale (Cass.12303/08)”.
Risulta agli atti che per il periodo per cui è causa il ricorrente aveva il domicilio, la residenza anagrafica ed il proprio nucleo familiare in altro appartamento pur sempre nel medesimo stabile rispetto a quello della madre fatto che è documentato dalla denuncia Tari del 2013, dagli avvisi di pagamento Tari dello stesso Comune di Milano per utenza domestica relativa all’immobile di che trattasi e relative ricevute di pagamento, dalle bollette dell’energia elettrica intestate all’appellante per l’immobile in oggetto come pure le bollette del gas ed infine dalle due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – della madre e dell’amministratore del condominio – che attestano che il —– viveva sin dal 2012 nel suo appartamento, subalterno 32 e non più in quello della madre subalterno 35.