Il TAR della Toscana ha fornito un chiarimento fondamentale sui presupposti necessari per derogare all’obbligo di rotazione negli affidamenti diretti.
Il giudice ha stabilito che la semplice “accurata esecuzione del precedente contratto” non costituisce un presupposto autonomo sufficiente a giustificare il riaffido, ma è solo uno degli elementi che il RUP (Responsabile Unico del Progetto) deve verificare.
La Vicenda Giudiziaria: Rotazione e Autovincolo
Il caso esaminato riguardava la concessione dei servizi di ristorazione mediante distributori automatici. Per questo tipo di servizi, l’articolo 187 del Codice degli Appalti stabilisce una procedura minima (negoziata con invito di almeno 10 operatori) che include il vincolo della rotazione.
La Stazione Appaltante, pur avviando una procedura negoziata, si era precedentemente auto-vincolata stabilendo un criterio chiaro in caso di parità di punteggio tra le offerte: procedere con una nuova Richiesta di Offerta (RDO) migliorativa.
Tuttavia, dopo l’esito della procedura, la Stazione Appaltante si è discostata dall’autovincolo procedendo, senza motivazione, a un affidamento diretto in violazione del principio di rotazione (Art. 49).
Il ricorrente ha censurato l’affidamento, contestando che la deroga alla rotazione era stata ancorata unicamente alla «accurata esecuzione del precedente contratto», ignorando l’obbligo di verificare l’assenza di alternative nel mercato.
I Tre Requisiti Essenziali per il Riffido Diretto
Il TAR Toscana ha accolto pienamente le censure, basando la sua decisione su due punti principali:
1. Violazione dell’Autovincolo Procedurale
Il giudice ha ribadito il principio secondo cui la Stazione Appaltante, una volta che si è vincolata a un determinato iter procedurale (in questo caso, l’obbligo di RDO migliorativa in caso di parità di punteggi), non può discostarsene unilateralmente senza incorrere nell’illegittimità degli atti successivi.
L’aggiudicazione è stata dunque annullata e la Stazione Appaltante è stata obbligata a rinnovare la procedura a partire dall’ultimo atto utile, cioè la scelta tra le offerte con punteggio pari (100) attraverso l’RDO.
2. La Rotazione e i Presupposti di Deroga
Il punto focale della sentenza riguarda l’interpretazione del comma 4 dell’articolo 49 (o norma equivalente nel testo vigente). Il giudice chiarisce che l’esecuzione corretta del precedente contratto è semplicemente un obbligo per l’appaltatore e non può essere considerato un «presupposto autonomo della deroga».
Perché il RUP possa legittimamente derogare al principio di rotazione con un riaffido diretto, è indispensabile la verifica congiunta di tre elementi, che non sono alternativi, ma cumulativi:
- Analisi della Struttura del Mercato: Il RUP deve effettuare una previa verifica della composizione e delle dinamiche del settore in esame.
- Certificazione dell’Assenza di Alternative: Deve essere accertato e motivato che non siano presenti alternative praticabili nel mercato per l’erogazione del servizio.
- Accurata Esecuzione del Precedente Contratto: Solo in presenza dei primi due punti, si può considerare la correttezza dell’esecuzione pregressa come co-elemento a supporto della deroga.
Il TAR ha ritenuto che la Stazione Appaltante avesse applicato un’interpretazione superata, basata su un testo normativo anteriore che forse permetteva di considerare la corretta esecuzione come requisito autonomo.
Oggi, la deroga esige una motivazione rafforzata che certifichi l’effettiva impossibilità di ricorrere ad altri operatori.
Conclusione
La sentenza 1968/2025 fissa un paletto chiaro: il RUP deve dimostrare che la reiterazione dell’affidamento all’ex-contraente è una scelta obbligata dalla struttura del mercato e non una semplice preferenza basata sulla soddisfazione del servizio precedente.