L’AGCM ha ribadito la natura eccezionale dell’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Il Garante ha sottolineato come tale modalità deroghi al principio generale del ricorso al mercato e, per essere legittima, necessiti di una motivazione rafforzata, analitica e verificabile, in piena conformità agli articoli 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022.
L’Obbligo della Comparazione Sostanziale
L’AGCM impone agli enti locali di dimostrare in modo puntuale che la scelta in house risponde al criterio dell’efficiente gestione del servizio.
La motivazione deve attestare che il confronto tra le diverse opzioni di gestione – gara pubblica, società mista, in house e, per i servizi non a rete, azienda speciale – venga condotto in termini sostanziali e non meramente assertivi.
L’Autorità è categorica: la motivazione non può essere funzionale a finalità estranee alla procedura di affidamento, come il mero sostegno economico di società partecipate in crisi.
La Motivazione Deve Delineare:
- I profili economico-finanziari.
- I risultati della gestione pregressa (se esistente).
- Le esperienze comparabili.
Il Caso Esaminato: Affidamento Finalizzato al Risanamento
La segnalazione è scaturita dalla decisione di un ente locale di affidare direttamente, alla propria società in house, la gestione della sosta a pagamento e altri servizi eterogenei.
Dall’analisi della documentazione (deliberazione consiliare e relazione ex art. 14 D.Lgs. 201/2022) pubblicata sul portale ANAC, l’Autorità ha riscontrato una motivazione carente.
L’AGCM evidenziava che:
- Mancanza di Indagine Comparativa: Assenza di un’effettiva indagine comparativa tra le possibili modalità di gestione.
- Idoneità non Verificata: Non è stato approfondito se la società partecipata fosse realmente idonea a svolgere il servizio in termini di qualità, efficienza e sostenibilità economica.
- Finalità Distorta: Il procedimento decisionale appariva influenzato dall’esigenza di assicurare l’equilibrio del piano di risanamento della società partecipata tramite i ricavi del servizio di sosta, elemento che non può eludere l’obbligo di valutare prioritariamente il ricorso al mercato.
Le Criticità Rilevate dall’AGCM
L’Autorità ha messo in luce diversi punti critici che mettono in discussione la legittimità della scelta in house:
- Valutazione Pregressa Contraddittoria: L’affermazione di un presunto esito positivo della gestione pregressa era in contrasto con la relazione sul governo societario allegata al bilancio, che segnalava performance inadeguate e contenziosi.
- Flessibilità non Dimostrata: L’argomento della maggiore flessibilità dell’in house è stato smentito dalla storia di reiterate proroghe del precedente affidamento alle medesime condizioni economiche, indice di una potenziale inefficienza e mancanza di tensione concorrenziale.
- Confusione di Servizi: L’ente non ha distinto chiaramente tra servizi pubblici locali di rilevanza economica (rivolti alla collettività) e servizi strumentali (funzionali all’ente), essenziale per la corretta applicazione del D.Lgs. 201/2022.
Conclusioni: L’In House come Strumento di Efficienza, non di Sostegno
L’intervento dell’AGCM rafforza il principio secondo cui l’in house deve essere utilizzato come strumento per garantire una gestione più efficiente e sostenibile nell’interesse della collettività.
La segnalazione costituisce un richiamo diretto agli enti locali: gli obblighi legali in materia di affidamenti non possono essere compressi in ragione di esigenze contingenti della finanza locale o della situazione economica delle società partecipate.
L’AGCM avverte che, se l’affidamento diretto viene utilizzato per garantire la sopravvivenza di organismi societari non efficienti, si rischia di eludere la concorrenza, la quale, secondo il legislatore, è il mezzo primario per ottenere servizi migliori e costi più contenuti per l’utenza e l’ente.