Il D.Lgs. n. 209/2024 riconduce l’affidamento diretto alle procedure “generali”, rafforzando gli obblighi sulle tutele lavoristiche e la ferrea applicazione del principio di rotazione, anche in caso di interpello.
L’affidamento diretto, nella sua essenziale configurazione – un procedimento senza gara e svincolato da dinamiche competitive anche in presenza di interpello (che, come chiarito dal TAR Campania, Sent. n. 873/2025, non implica una chiamata simultanea o un confronto di preventivi) – ha subito un’importante “riconduzione” al sistema degli affidamenti “generali”.
Questo riallineamento, avvenuto con il Decreto Legislativo n. 209/2024 (Correttivo), è stato dettato dalla stringente esigenza di rafforzare le tutele lavoristiche e garantire il rispetto dei principi cardine degli appalti pubblici.
Il Rafforzamento delle Tutele Lavoristiche: Un Obbligo Ineludibile
Il correttivo, tramite l’articolo 2 del D.Lgs. 209/2024, ha colmato un vuoto normativo, chiarendo in modo inequivocabile i rapporti tra l’affidamento diretto e il rispetto dei contratti collettivi.
La modifica del comma 2 (e comma 2-bis) dell’articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici ora prescrive che: «nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01».
Prima di questa modifica, l’assenza dell’inciso riferito alla decisione a contrarre aveva indotto molti Responsabili Unici del Progetto (RUP) a ritenere l’affidamento diretto escluso dalle problematiche relative ai contratti collettivi, spinti da un’eccessiva semplificazione che rischiava di snaturare l’istituto.
Oggi, invece, come evidenziato dal nuovo impianto normativo e dall’allegato I.01, l’applicazione dei contratti collettivi è una questione sostanziale. Il RUP ha l’obbligo di attivare uno specifico processo istruttorio per individuare il contratto da applicare, come ribadito anche dal recente parere dell’ANAC n. 75/2025.
Nel contesto dell’affidamento diretto, il dialogo negoziale/istruttorio condotto con l’operatore individuato discretamente (ma nel rispetto della rotazione) può rendere meno complessa l’individuazione del contratto da applicare e la gestione di eventuali richieste di contratti alternativi, che il RUP può anche non considerare a livello di semplice istruttoria.
La Procedimentalizzazione non Consente Deroghe alla Rotazione
Un altro accorgimento fondamentale introdotto dal correttivo riguarda il rafforzamento dell’obbligo di rispettare il principio di rotazione, quale controbilanciamento alla semplificazione dell’affidamento diretto.
Il comma 4 dell’articolo 49 del Codice è stato “aggravato” (dall’articolo 17) in relazione alle motivazioni che possono giustificare un riaffidamento in assenza di alternative nel mercato.
La nuova previsione esige dal RUP una previa verifica e certificazione (al dirigente/responsabile del servizio che firmerà la decisione di (ri)affidamento) dell’accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa. Solo a seguito di tale verifica è possibile proporre il riaffido o l’invito nella procedura negoziata.
Questo rafforzamento ribadisce l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il quale puntualizza che la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto (ad esempio, tramite un previo avviso a candidarsi o a manifestare interesse) non consente in alcun modo la disapplicazione delle norme sulla rotazione.
Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 4897/2025, ha spiegato chiaramente che non può essere invocata la deroga al principio di rotazione, nemmeno nei casi in cui il procedimento venga denominato di affidamento diretto, se questo rientra nel paradigma dell’articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice e non è riconducibile né alla procedura negoziata senza bando né alle procedure ordinarie.
Vengono meno, di conseguenza, alcune delle ragioni che potevano indurre il RUP a “procedimentalizzare” un affidamento diretto ultrasemplificato con l’intento di derogare alla rotazione.
La “procedimentalizzazione” non deve essere intesa come una “comfort zone” per un confronto limitato e discrezionale, ma piuttosto come un momento istruttorio, in cui i preventivi richiesti vengono confrontati con le esigenze della stazione appaltante, e non tra loro.
Risulta evidente che, con la nuova impostazione, è inutile (e persino “pericoloso”) richiedere contestualmente più preventivi sulla Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PAD). Il procedimento, infatti, può risolversi attivando un semplice momento istruttorio, coinvolgendo eventualmente anche più operatori, ma chiamati in modo asimmetrico e successivo.
Una volta individuato l’operatore, il RUP deve concludere l’affidamento sulla PAD, nel rispetto della digitalizzazione imposta dal Codice.