Il Comune affidava a propria società in house la gestione di centro sportivo stabilendo che la medesima potesse a sua volta riservarsi la possibilità di costituire una Società Sportiva Dilettantistica, di cui avrebbe assunto l’integrale proprietà, cui affidare la gestione dei servizi relativi all’utilizzo del centro.
La società in house affida in effetti alla SSD il servizio della gestione del Centro Sportivo. Poi è direttamente il Comune che affida alla SSD una serie di attività. La ricorrente prima impugna gli atti, poi dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, insistendo però per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese della lite.
Il Tar Lombardia stabilisce l’improcedibilità delle impugnazioni proposte per sopravvenuta carenza di interesse.