La delibera n. 590/2024 dell’ANAC ha riaffermato un principio cardine negli appalti pubblici: l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle gare centralizzate per l’acquisizione di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche obbligatorie, come stabilito dal DPCM 11 luglio 2018.
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di un approccio razionale e coordinato alla spesa pubblica.
Il caso del Comune di Ortona e le violazioni contestate
Il caso specifico esaminato da ANAC ha riguardato il Comune di Ortona, il quale aveva deciso di procedere autonomamente all’affidamento del servizio di trasporto scolastico, ignorando l’obbligo di aderire alla procedura centralizzata.
Secondo l’Autorità, tale comportamento ha violato gli articoli 1, 2 e 3 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), oltre all’art. 9 del D.L. n. 66/2014. Quest’ultima norma impone agli enti di ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori per specifici settori merceologici.
L’ANAC ha giudicato la decisione del Comune illegittima, data l’assenza di un’adeguata motivazione per giustificare l’affidamento in via autonoma. L’Autorità ha ribadito che eventuali deroghe a tale obbligo possono essere ammesse solo in via eccezionale e solo a fronte di puntuali motivazioni tecniche o economiche, supportate da un’istruttoria adeguata. Il Comune di Ortona, invece, non ha fornito alcuna evidenza documentale né ha avviato interlocuzioni con il Consorzio Ecos, l’operatore economico individuato dalla gara centralizzata, eludendo di fatto il meccanismo collaborativo previsto.
Comportamento contraddittorio e lesione dei principi
Di particolare rilievo è stata anche la censura dell’ANAC riguardo al comportamento contraddittorio dell’ente. Pur ritenendo inadeguata l’offerta della centrale di committenza, lo stesso Comune ha successivamente invitato il medesimo operatore a partecipare alla gara autonoma. Questa condotta ha rafforzato l’accusa dell’Autorità sull’assenza di una valutazione comparativa effettiva e sull’espletamento di una procedura potenzialmente antieconomica e lesiva dei principi di concorrenza, imparzialità e parità di trattamento.
Limiti all’autonomia degli enti locali e principi di buona amministrazione
La delibera di ANAC conferma dunque che, nell’ambito degli acquisti pubblici, l’autonomia degli enti locali incontra precisi limiti laddove esista un obbligo normativo di adesione a procedure centralizzate.
In questo contesto, la deroga è configurabile solo come extrema ratio e deve essere supportata da un’analisi concreta e verificabile dei benefici attesi dall’affidamento autonomo. In caso contrario, si configurerebbe una violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e un aggiramento delle finalità di razionalizzazione e risparmio perseguite dal legislatore attraverso la centralizzazione della spesa pubblica. La decisione di ANAC funge da monito per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ribadendo l’importanza di aderire agli strumenti di acquisto centralizzati per garantire efficienza e trasparenza negli appalti.