Il TAR del Lazio ha ribadito e chiarito i rigorosi obblighi procedurali e motivazionali a carico delle pubbliche amministrazioni che intendano procedere all’acquisto di beni o servizi mediante un appalto autonomo, derogando all’obbligo di adesione alle convenzioni quadro o agli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A..
Il principio cardine affermato dal TAR è la necessità di una motivazione specifica e qualificata a sostegno della scelta di deroga.
- Contenuto della Motivazione: L’ente deve esplicitare in modo puntuale le ragioni per cui la convenzione CONSIP esistente (o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, in base alla normativa di riferimento) non è idonea a soddisfare i fabbisogni specifici e peculiari dell’amministrazione.
Non bastano, dunque, motivazioni generiche o basate su mere presunzioni. - Tempestività: La motivazione deve essere espressa e contenuta nell’originario provvedimento di indizione della gara (la determinazione a contrarre).
Non è accettabile che la valutazione di non idoneità venga prodotta o integrata in un momento successivo all’avvio della procedura. - Divieto di Integrazione Postuma: La sentenza esclude categoricamente la possibilità di un’integrazione postuma della motivazione.
Similmente, non è sufficiente addurre le ragioni della deroga (come la mera convenienza economica) solo negli scritti difensivi presentati in un eventuale contenzioso, se tali ragioni non erano state formalizzate nell’atto amministrativo iniziale.
L’Obbligo di Autorizzazione dell’Organo di Vertice
Oltre alla motivazione, il TAR ha posto l’accento sulla necessità dell’autorizzazione preventiva da parte dell’organo di vertice dell’ente, come richiesto dalla normativa in materia di spending review e centralizzazione degli acquisti.
- Necessità di Precedenza: L’autorizzazione alla deroga deve necessariamente precedere, o al limite essere contestuale, all’adozione della determinazione a contrarre e all’avvio della procedura autonoma di acquisizione.
- Ruolo Garante: Questo adempimento garantisce che la decisione di procedere autonomamente sia stata valutata e approvata al massimo livello gestionale, in piena consapevolezza dell’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza.
Conseguenze per le Stazioni Appaltanti
In sintesi, la pronuncia del TAR Lazio consolida l’orientamento giurisprudenziale che interpreta in senso restrittivo le possibilità di deroga agli strumenti di acquisto centralizzati.
Le stazioni appaltanti sono tenute a un doppio onere preliminare essenziale per la legittimità della procedura:
- Motivare dettagliatamente, nell’atto di avvio, l’inadeguatezza specifica della convenzione CONSIP.
- Ottenere l’autorizzazione preventiva dell’organo di vertice.
Il mancato rispetto di tali adempimenti rende l’atto di indizione della gara illegittimo.
Sentenza n. 19062 del 31 ottobre 2025