Accordo quadro – Con il Parere di precontenzioso n. 511, approvato il 22 dicembre 2025, l’Anac ha messo sotto la lente d’ingrandimento una maxi-gara da oltre 183 milioni di euro.
L’appalto, gestito da Azienda Zero del Veneto, riguardava il servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature biomediche ad altissima tecnologia per le aziende sanitarie della Regione Veneto e l’APSS di Trento.
L’Autorità ha rilevato criticità significative nella struttura dell’accordo quadro multifornitore, stabilendo che l’operato della Stazione Appaltante non era conforme alla normativa vigente.
Di conseguenza, l’Ente dovrà ora decidere se adeguarsi modificando i documenti di gara o motivare il dissenso, rischiando però il ricorso da parte dell’Autorità stessa.
Oltre la flessibilità: l’obbligo di criteri oggettivi
Il cuore della censura mossa da Anac riguarda la scelta tra i metodi di esecuzione dell’accordo quadro: ovvero quando procedere tramite ordinativi diretti e quando invece ricorrere a una mini-gara tra gli operatori aggiudicatari.
Secondo l’Autorità, non basta citare la necessità di “flessibilità”. I documenti di gara devono contenere criteri oggettivi e predeterminati su cui basare tale scelta. Questi parametri possono includere:
- La quantità o il valore specifico delle prestazioni.
- Le caratteristiche tecniche dei servizi richiesti.
- L’esigenza di un livello di sicurezza o di servizio superiore.
- L’evoluzione dei prezzi rispetto a indici prestabiliti.
L’obiettivo è duplice: garantire l’efficienza amministrativa e permettere alle imprese di conoscere in anticipo le “regole del gioco”, ovvero le condizioni in cui verranno preferite ai concorrenti.
Il nodo delle “esigenze cliniche” nella sanità
Un punto cruciale del parere riguarda l’uso delle “esigenze cliniche” come criterio di selezione. Nel caso in esame, Azienda Zero aveva indicato questo termine generico come unico parametro per l’invio degli ordinativi.
L’Anac ha chiarito una distinzione fondamentale:
- Prodotti differenziati (Farmaci/Dispositivi): Se l’accordo riguarda beni destinati all’uso diretto su persone fisiche, dove la scelta del medico è centrale, il richiamo alle esigenze clinico-terapeutiche è logico e giustificato.
- Servizi omogenei (Manutenzione): Se l’oggetto è un servizio tecnico su macchinari con caratteristiche standardizzate (come la manutenzione delle grandi macchine biomediche), il riferimento alle esigenze cliniche diventa un “contenitore vuoto”.
In quest’ultimo caso, l’Amministrazione deve invece utilizzare criteri tecnici e logici che rispondano ai principi di trasparenza e imparzialità, evitando discrezionalità eccessive che potrebbero sfociare nell’arbitrarietà.
La Stazione Appaltante ha 15 giorni per comunicare se intende conformarsi al parere o presentare le proprie motivazioni contrarie, pena l’eventuale impugnazione del bando.