Nel contesto delle istanze di accesso civico generalizzato, in particolare quando si configurano potenziali violazioni di segreti tecnici o commerciali o pregiudizi agli interessi economici e commerciali di un’azienda, l’ordinamento attribuisce all’Amministrazione un potere prettamente discrezionale di ponderazione.
Questo potere, come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, si traduce nell’esercizio di un’attività valutativa.
L’obiettivo è bilanciare gli interessi in gioco per verificare la sussistenza di un concreto pregiudizio agli interessi tutelati dal Legislatore, in particolare dall’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice dei Contratti pubblici (si veda, ad esempio, TAR Sicilia – Palermo, Sez. IV, n. 539 del 2025).
Le Carenze dell’Ente nella Gestione dell’Istanza
Nel caso specifico, l’Ente, nella sua nota del 4 marzo 2025, ha fatto un rinvio acritico al contenuto dell’opposizione presentata dalla ditta X, senza considerare alcuni aspetti fondamentali:
- Mancanza di Dimostrazione dei Pregiudizi: Con riferimento ai presunti pregiudizi agli interessi commerciali ed economici e ai relativi segreti, la controinteressata non ha fornito alcuna dimostrazione concreta della capacità pregiudizievole di tutti i dati presenti nei contratti di collaborazione. Si è limitata a formulare affermazioni generiche sulla protezione dei dati personali di terzi e sulla lesione dei propri interessi economici e commerciali.
- Possibilità di Ostensione Parziale: Sarebbe stata comunque possibile un’ostensione parziale della documentazione richiesta, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013. Ciò avrebbe potuto essere attuato tramite la tecnica dell’oscuramento delle parti del documento che avrebbero potuto determinare una lesione della riservatezza delle terze parti coinvolte o un pregiudizio all’organizzazione commerciale della società sul territorio.
La Giurisprudenza sui Segreti Commerciali e l’Accesso
È fondamentale ricordare che, in merito alla lesione degli interessi commerciali ed economici, la giurisprudenza più autorevole ha stabilito principi chiari:
- Dati Economici non Sempre Sottraibili: Nessuna esigenza di riservatezza “aziendale” può sottrarre all’accesso i dati economici che non siano così inestricabilmente legati a quelli tecnici da costituire parte di un segreto industriale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213).
- Niente Generiche Ragioni di Riservatezza: L’esercizio del diritto di accesso non può essere escluso adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale. L’esclusione è ammissibile solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto o riservato, purché afferenti al know-how aziendale, e solo in seguito a una comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dal controinteressato (cfr. T.R.G.A. Trento, Sez. I, 19 aprile 2023, n. 59).
Ulteriori Elementi a Supporto dell’Accesso
Questa prospettazione trova ulteriore riscontro in due circostanze:
- Contratti di Collaborazione Simili ai Subappalti: La giurisprudenza amministrativa ammette che l’istanza di accesso civico generalizzato possa riguardare anche i contratti di subappalto (cfr. tra le altre, TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 3 luglio 2023, n. 1695; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 25 luglio 2024, n. 4380). Di conseguenza, poiché i contratti di collaborazione rappresentano una modalità alternativa al subappalto, non possono essere esclusi di per sé dall’ambito applicativo dell’accesso ai sensi dell’articolo 5-bis.
- Opposizione della Controinteressata e Oscuramento Parziale: La stessa controinteressata, nell’opposizione, ha previsto l’oscuramento parziale dei contratti, seppur in via subordinata, e ha persino predisposto per l’Amministrazione una cartella con i documenti già opportunamente oscurati. Ciò dimostra che non sussisteva alcuna difficoltà pratica per l’Amministrazione a trasmettere la documentazione richiesta al ricorrente.
Annullamento dei Dinieghi
Alla luce di queste considerazioni, la domanda di accesso deve essere accolta. Di conseguenza, le note di diniego emesse dal Comune di Milano il 3 febbraio 2025 e il 4 marzo 2025, che sono state oggetto del presente giudizio, devono essere annullate.