Offerta tecnica – L’analisi della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9573, fa chiarezza sul decorso dei termini per il ricorso e sui limiti all’ostensione dei dati sensibili dell’aggiudicataria.
Il delicato rapporto tra la trasparenza delle procedure di gara e la tutela del know-how aziendale continua a essere al centro del dibattito giurisprudenziale.
Con la sentenza n. 9573 del 4 dicembre 2025, il Consiglio di Stato interviene con fermezza su due profili cruciali del nuovo Codice dei Contratti Pubblici: la decorrenza del termine decadenziale per impugnare l’aggiudicazione e le modalità di bilanciamento tra accesso difensivo e segreti tecnici.
La decorrenza del termine per l’impugnazione: stop ai “ricorsi al buio”
Il primo punto affrontato dalla Sezione riguarda la tempestività del ricorso. Secondo i giudici di Palazzo Spada, il termine di decadenza per proporre ricorso avverso gli atti di gara non può decorrere genericamente dalla comunicazione dell’aggiudicazione, bensì dal momento in cui l’operatore economico ha un’effettiva contezza del contenuto delle offerte e dei documenti di gara.
Questa interpretazione mira a scongiurare la proliferazione di “ricorsi al buio”, ovvero impugnazioni meramente esplorative depositate nel timore di incorrere in decadenze, che finirebbero per appesantire inutilmente il contenzioso.
La sentenza ribadisce che le esigenze di speditezza del rito appalti devono coordinarsi con il principio della pienezza della tutela giurisdizionale: se l’istanza di accesso non è stata ancora esitata dalla Stazione Appaltante, il termine per ricorrere non inizia a decorrere.
Il bilanciamento tra diritto di difesa e segreti commerciali
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. La norma consente l’accesso ai documenti del concorrente qualora sia “indispensabile” per la difesa in giudizio.
Tuttavia, il Consiglio di Stato chiarisce che il diritto di difesa non costituisce una “chiave universale” per scardinare la riservatezza altrui. La tutela dei segreti tecnici e commerciali non può essere compressa in modo indiscriminato.
Spetta alla Stazione Appaltante il compito di operare un bilanciamento concreto, equilibrato e motivato. Non esiste una gerarchia astratta tra i due valori in gioco: ogni caso richiede un ad hoc balancing volto a identificare il punto di equilibrio.
I limiti all’oscuramento: il “Segreto Oggettivo”
La sentenza pone un onere rigoroso in capo all’operatore che intende opporsi all’accesso. Non è sufficiente una generica affermazione secondo cui i documenti attengono al proprio know-how.
Per negare l’ostensione, deve emergere un “interesse limite” specifico:
- Individuazione puntuale: Le informazioni devono essere specificamente identificate.
- Sfruttamento economico: Il dato deve essere suscettibile di valore economico e in grado di garantire un vantaggio competitivo nel mercato.
- Segretezza oggettiva: Deve essere provato che tali dati presentino caratteri di segretezza reale e non siano di pubblico dominio o facilmente acquisibili.
L’onere della prova e il criterio della vicinanza dei punteggi
Infine, la Quinta Sezione si sofferma sull’onere probatorio. Se è pur vero che spetta a chi richiede l’accesso dimostrare l’indispensabilità della documentazione, la portata di tale prova varia in base al contesto.
In particolare, i giudici evidenziano come la scarsa differenza di punteggio tra il ricorrente (secondo classificato) e l’aggiudicataria sia un elemento sintomatico che giustifica una maggiore ampiezza del diritto di accesso.
In presenza di un distacco minimo, la verifica della correttezza del punteggio tecnico assegnato alla controparte diventa essenziale per l’esercizio del diritto di difesa, rendendo l’ostensione dei documenti quasi intrinsecamente indispensabile.
Conclusioni
La pronuncia n. 9573/2025 si pone in linea con la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE, C-686/24), confermando che il sistema degli appalti pubblici non può prescindere da una valutazione casistica.
Le amministrazioni sono chiamate a un ruolo attivo di mediatori, evitando automatismi sia nel concedere l’accesso che nel negarlo, sempre a tutela della legalità e della corretta concorrenza.