Un recente pronunciamento del TAR Roma (sentenza n. 6724/2025) ha delineato un importante principio in materia di accesso agli atti nei concorsi pubblici, limitando la possibilità per i candidati di richiedere la documentazione di tutti gli altri concorrenti in posizione migliore in graduatoria.
In sintesi, il fatto di ritenere errata la propria valutazione non basta, di per sé, a giustificare una richiesta di accesso indiscriminata a prove, valutazioni e verbali di altri partecipanti.
Il caso specifico
La sentenza è nata dal ricorso di un candidato classificatosi alla posizione 1673 di una lunga graduatoria concorsuale.
Ritenendo errato il punteggio complessivo attribuitogli, aveva presentato un’istanza di accesso chiedendo copia delle dichiarazioni relative ai titoli culturali, di servizio e professionali di tutti i candidati che lo precedevano, oltre a verbali e documentazione delle valutazioni con verifica del punteggio assegnato per ogni singolo titolo.
Tuttavia, l’amministrazione è rimasta inerte di fronte a questa richiesta.
Il ricorso al TAR
Il concorrente si è quindi rivolto al giudice amministrativo capitolino, ma il ricorso è stato respinto. Il TAR Roma ha giudicato l’istanza di accesso “indeterminata, generica e soprattutto carente di specificità”. In altre parole, la domanda non aveva ad oggetto atti e documenti determinati o facilmente determinabili.
Il Collegio ha sottolineato che, in presenza di richieste di accesso a un numero manifestamente irragionevole di documenti, che possano paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima ha il dovere di bilanciare l’interesse all’accesso con il carico di lavoro effettivo che ne deriverebbe.
Questo per salvaguardare l’interesse generale al buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’articolo 97 della Costituzione.
I principi del buon andamento dell’amministrazione
In particolare, il diritto di accesso civico generalizzato, pur avendo una connotazione solidaristica volta a informare correttamente i cittadini, non può tramutarsi in un intralcio al funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Di conseguenza, il suo esercizio deve rispettare i principi di buona fede e il divieto di “abuso del diritto”. Le richieste palesemente onerose o sproporzionate, che comportano un carico di lavoro irragionevole per la PA, devono essere evitate e respinte.
Nel caso specifico, il TAR ha ritenuto che il rilevante numero di dichiarazioni e verbali richiesti – corrispondenti a ben 1672 candidati – rendesse legittima l’inaccoglibilità della domanda, giustificando anche un’eventuale inerzia da parte dell’amministrazione.