Il TAR Lombardia chiarisce i confini tra Legge 241/90 e accesso civico generalizzato: se il richiedente sbaglia la tipologia di istanza, il ricorso è destinato al rigetto.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è un monolite giuridico, ma un insieme di strumenti distinti con presupposti e finalità differenti.
A ribadirlo con estrema chiarezza è il TAR Lombardia (Sez. IV), con la sentenza n. 3957 del 4 dicembre 2025, stabilendo un principio fondamentale: la scelta del binario giuridico spetta esclusivamente al richiedente e vincola sia l’Amministrazione che il Giudice.
Il caso: istanza sindacale e richiesta di riqualificazione
La vicenda trae origine dal diniego opposto da un datore di lavoro (esercente funzione di servizio pubblico) a un’associazione sindacale.
Il sindacato aveva richiesto documentazione utile alle proprie prerogative citando espressamente l’accesso documentale (artt. 22-25, L. 241/1990).
Dopo il rigetto dell’istanza da parte dell’ente, l’associazione ha adìto il Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo non solo l’annullamento del diniego, ma anche che il Giudice riqualificasse d’ufficio l’istanza originaria come accesso civico generalizzato (FOIA), ai sensi del D.Lgs. 33/2013, qualora non fossero sussistenti i requisiti per l’accesso tradizionale.
La decisione del TAR: compartimenti stagni tra i diversi riti
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, confermando l’orientamento rigoroso già tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 10/2020). I punti chiave della sentenza sono:
- Inammissibilità del mutamento del titolo: Il rapporto tra cittadino e PA si cristallizza sulla base dei presupposti giuridici indicati nell’istanza. Non è possibile cambiare “titolo” a controversia già iniziata.
- Onere della scelta in capo al richiedente: È compito di chi presenta l’istanza individuare la tipologia di accesso corretta (documentale, civico semplice o generalizzato) o, eventualmente, azionarle entrambe in via cumulativa nello stesso atto.
- Limiti ai poteri del Giudice: Il ricorso ex art. 116 c.p.a. (Codice del Processo Amministrativo) non permette al magistrato di sostituirsi al privato nella scelta della strategia difensiva o nella qualificazione della domanda.
Perché la distinzione è sostanziale e non formale
La ragione di tale rigore risiede nella profonda differenza tra i due istituti, come sintetizzato nella tabella seguente:
| Caratteristica | Accesso Documentale (L. 241/90) | Accesso Civico Generalizzato (D.Lgs. 33/2013) |
| Soggetti | Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale | Chiunque (senza obbligo di motivazione) |
| Finalità | Tutela di situazioni giuridiche soggettive | Controllo diffuso e trasparenza pubblica |
| Limiti | Segretezza e casi ex art. 24 L. 241/90 | Eccezioni ex art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 |
| Obbligo di motivazione | Necessario dimostrare l’interesse giuridico | Non richiesto |
Conclusioni: l’importanza di una corretta formulazione
La sentenza del TAR Lombardia funge da monito per avvocati e associazioni: l’errore nell’individuazione del fondamento giuridico dell’istanza ostensiva non è sanabile in sede giudiziale.
Se l’atto viene qualificato come “accesso documentale”, il Giudice valuterà solo la sussistenza dell’interesse qualificato ex L. 241/90; se questo manca, il ricorso non potrà essere “salvato” ricorrendo alle norme sulla trasparenza generalizzata.