Accesso agli atti – Il Tar Lombardia (sentenza n. 3006/2025) impone alle Stazioni Appaltanti un rigoroso bilanciamento tra segreto commerciale e trasparenza, vietando oscuramenti generalizzati.
Nel contesto degli appalti pubblici, la tensione tra trasparenza (che consente la piena difesa in giudizio) e tutela del segreto tecnico-commerciale (che protegge l’innovazione degli operatori) è un tema ricorrente.
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 3006/2025, è intervenuto per chiarire i limiti entro cui la Stazione Appaltante può negare l’accesso ai documenti di gara, in particolare all’offerta tecnica.
Il principio cardine affermato è netto: la semplice dichiarazione della presenza di un brevetto non è ragione sufficiente a giustificare la non ostensione di ampie porzioni dell’offerta.
La Vicenda Giudiziaria
La controversia nasce dall’impugnazione da parte di un operatore economico di una procedura ristretta.
Dopo un primo accoglimento del ricorso, la Stazione Appaltante aveva proceduto all’ostensione dell’offerta tecnica dei concorrenti, ma in modo parziale, basandosi su presunti segreti tecnici e commerciali.
Il ricorrente, con successivi motivi aggiunti, ha contestato tale atto, ritenendo che l’Amministrazione si fosse “appiattita” sulle generiche dichiarazioni del concorrente circa l’esistenza di brevetti, aderendo alla richiesta di secretazione senza compiere una propria puntuale valutazione e senza motivare perché fosse necessario oscurare non “stralci puntuali”, ma intere sezioni corrispondenti a interi criteri di valutazione.
Accesso vs. Trasparenza: L’Obbligo di Bilanciamento Rigoroso
Nell’accogliere la domanda di accesso, il Tar Lombardia ha evidenziato che non esiste una generalizzata prevalenza della tutela dei segreti tecnico-commerciali sulle esigenze di trasparenza e difesa nell’ambito delle gare pubbliche.
L’Amministrazione, pertanto, ha l’onere ineludibile di operare un bilanciamento tra gli opposti interessi, e di darne rigorosa motivazione. L’accesso può essere negato solo in relazione a:
- Elementi specifici e puntualmente individuati che siano coperti da segreto, come tali non divulgabili.
- Informazioni la cui ostensione comporterebbe un danno effettivo e comprovabile al concorrente che le detiene (favorendo un indebito vantaggio competitivo ad altri).
La presenza di brevetti non può dunque giustificare un oscuramento generalizzato di ampi stralci dell’offerta.
La Stazione Appaltante deve agire alla luce del principio che l’ostensione può essere negata solo laddove l’informazione:
- Sia specificatamente individuata e suscettibile di sfruttamento economico.
- Sia in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento.
- Presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
I Criteri per l’Oscuramento Puntuale
La sentenza impone alla Stazione Appaltante di tornare sulla decisione di parziale oscuramento e di operare secondo un criterio di stretta proporzionalità.
L’eventuale oscuramento deve avere carattere puntuale e non può essere il frutto di una scelta “precauzionale” basata sulla semplice dichiarazione del concorrente.
Deve essere, piuttosto, il risultato di una concreta valutazione circa la sussistenza di oggettive ragioni per escludere l’ostensione.
Il Tar chiarisce che l’oscuramento, se ritenuto necessario, deve:
- Individuare selettivamente solo le specifiche informazioni che rientrano nella nozione di segreto tecnico-commerciale.
- Essere motivato puntualmente anche quando si decide di oscurare un intero blocco di informazioni o la trattazione unitaria di un argomento. In questo caso, la motivazione deve indicare le ragioni per cui non è stata possibile un’individuazione selettiva, in modo da rendere effettivamente comprensibili le ragioni di prevalenza del segreto sulla trasparenza.
Il Tar Lombardia stabilisce che la tutela del segreto non può risolversi in un atto di fede verso la dichiarazione dell’operatore, ma esige un’attenta, motivata e puntuale analisi da parte dell’Amministrazione.