Un operatore economico ha chiesto l’accesso alle parti oscurate delle offerte tecniche dei concorrenti in una gara pubblica, pur avendo egli stesso richiesto l’oscuramento di parti della propria offerta per tutelare il proprio know-how aziendale. Il Tar Marche, con sentenza n. 255/2025, ha ritenuto che tale comportamento costituisca abuso del diritto e del processo, in quanto contraddittorio rispetto alle precedenti condotte dello stesso operatore.
Accesso agli atti e riservatezza
L’accesso agli atti nelle procedure di gara è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023, art. 35), che prevede la possibilità di accedere digitalmente ai documenti delle procedure, ma anche la tutela della riservatezza per dati tecnici e commerciali, come il know-how aziendale.
Il diritto di accesso può essere limitato o escluso quando sussistano esigenze di riservatezza, in particolare per tutelare segreti tecnici o commerciali dei partecipanti.
Il principio di buona fede, sancito sia dal codice civile (artt. 1175, 1337, 1366, 1375) sia dal Codice dei contratti pubblici (art. 5), impone a tutti i soggetti coinvolti nella gara di comportarsi in modo leale e coerente, evitando condotte contraddittorie o strumentali.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che l’abuso del diritto si configura quando un soggetto esercita un diritto (come l’accesso agli atti) in modo incoerente rispetto a precedenti comportamenti o in modo contrario ai limiti di legge, violando i principi di buona fede e correttezza.
La decisione del Tar Marche
Il Tar ha riconosciuto che la stazione appaltante ha agito correttamente, oscurando in modo uniforme le parti delle offerte tecniche per cui i concorrenti avevano invocato la tutela del know-how, garantendo così un equo bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa.
La ricorrente, invece, ha tenuto una condotta contraddittoria: da un lato ha chiesto l’oscuramento delle proprie offerte, dall’altro ha preteso l’accesso integrale a quelle dei concorrenti.
Il giudice ha ritenuto che tale comportamento configuri abuso del diritto e del processo, poiché la ricorrente ha contestato scelte amministrative che essa stessa aveva avvalorato a tutela dei propri interessi.
Secondo la giurisprudenza, il diritto di accesso cessa di essere tutelato quando viene esercitato in modo strumentale o incoerente, superando i limiti imposti dalla legge e dai principi di buona fede e solidarietà sociale.
Ogni richiesta di accesso deve essere adeguatamente motivata e il richiedente deve dimostrare la stretta indispensabilità della conoscenza del documento per la tutela della propria posizione giuridica, secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato.
Conclusioni operative
Un operatore economico non può pretendere l’accesso integrale alle offerte tecniche dei concorrenti se ha egli stesso richiesto l’oscuramento delle proprie, invocando la tutela del know-how. Tale comportamento è contrario ai principi di buona fede e correttezza e configura abuso del diritto, con conseguente rigetto del ricorso.
L’accesso agli atti nelle gare pubbliche richiede sempre un bilanciamento tra esigenze di trasparenza, diritto di difesa e tutela della riservatezza, da valutare caso per caso e con adeguata motivazione.