Sprint della riscossione delle Regioni sull’evasione di bollo auto, tasse universitarie, tassa sulle discariche e concessioni. A partire dagli atti emessi dal 1° gennaio 2027 — anche se riferiti ad annualità pregresse — debutta l’accertamento esecutivo per le entrate regionali.
La disposizione è contenuta nell’articolo 8 del decreto attuativo della riforma dei tributi degli enti territoriali, il Dlgs 147/2026. Il criterio di decorrenza è quello dell’atto, non del periodo d’imposta: rileva la data di emissione, con la conseguenza che il nuovo strumento potrà essere utilizzato anche per contestare violazioni relative ad anni precedenti.
Un allineamento a Comuni e Province
L’intervento colma un disallineamento che durava da anni. L’accertamento esecutivo era già stato istituito per Comuni e Province dalla legge 160/2019, con effetto dal 2020; le Regioni ne restavano fuori, continuando a operare secondo lo schema tradizionale accertamento-ruolo-cartella.
Un perimetro più ristretto di quello degli enti locali
La portata innovativa della riforma, per le Regioni, appare tuttavia più contenuta rispetto a quella registrata per gli enti locali, per due ragioni:
- Solo entrate tributarie. L’accertamento esecutivo dei Comuni riguarda anche le entrate patrimoniali; quello regionale resta circoscritto al comparto tributario.
- Fuori i tributi gestiti dall’agenzia delle Entrate. La novella non incide su Irap e addizionale regionale all’Irpef, per le quali erano già operative le regole dei tributi erariali, che da tempo contemplano questa tipologia di provvedimento.
Il caso del bollo auto
Un’attenzione specifica merita la tassa automobilistica. In molte prassi regionali, per contestare le omissioni di versamento del bollo, viene utilizzata direttamente la cartella di pagamento in luogo dell’atto di accertamento.
Si ritiene che tali Regioni potrebbero continuare ad avvalersi di questa procedura, che già consente di formare il titolo esecutivo quale primo atto di manifestazione della pretesa tributaria. La riforma, infatti, prevede il ricorso all’accertamento esecutivo in luogo dell’accertamento ordinario: laddove quest’ultimo sia per l’appunto omesso, la sostituzione non ha oggetto su cui operare.
In concreto, dunque, il nuovo istituto troverà applicazione:
- per il bollo auto, nelle sole Regioni che utilizzano l’atto di accertamento per contestare le violazioni;
- per il tributo speciale per il deposito in discarica;
- per le altre entrate minori, fra cui le tasse sulle concessioni.
Come funziona: un atto, due funzioni
La peculiarità dell’accertamento esecutivo è la concentrazione in un unico provvedimento della funzione accertativa e di quella di titolo esecutivo. Decorso il termine per la proposizione del ricorso, l’atto diviene ope legis titolo esecutivo: si salta così la fase della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento.
In caso di ricorso, la fase espropriativa è sospesa:
| Modalità di riscossione | Sospensione |
|---|---|
| Riscossione diretta della Regione | 120 giorni |
| Riscossione affidata a terzi | 180 giorni |
La sospensione ha una funzione precisa: consentire al contribuente di chiedere la tutela cautelare al giudice tributario prima che l’esecuzione prenda avvio.
Le garanzie procedurali
Somme fino a 10 mila euro. La procedura esecutiva deve essere preceduta dalla notifica di un’intimazione a pagare le somme dovute entro 30 giorni.
Affidamento a terzi. Se il carico tributario è affidato a soggetti esterni — e in prospettiva l’affidatario potrà anche essere una società privata — l’affidatario dovrà inviare al contribuente la comunicazione di avvenuta presa in carico della pretesa. La scansione temporale è la seguente:
- dopo 30 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere: possibile la trasmissione del carico all’affidatario;
- dopo 60 giorni dalla medesima scadenza: possibile l’avvio delle procedure di recupero.
L’ingiunzione fiscale rinforzata
La riforma estende inoltre alle Regioni la cosiddetta ingiunzione fiscale rinforzata, strumento di riscossione alternativo al ruolo ma dotato delle medesime prerogative. Le Regioni disporranno così di una doppia opzione operativa, come già avviene per gli enti locali.
Gli oneri a carico del contribuente
Il decreto disciplina anche gli oneri addebitabili al contribuente in caso di emissione sia dell’accertamento esecutivo sia dell’ingiunzione: non potranno superare 600 euro per atto, in aggiunta alle spese di notifica e delle procedure di recupero, nella misura stabilita da un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
I passaggi da presidiare
Sul piano operativo, l’entrata in vigore del nuovo regime richiederà alle Regioni interessate un intervento su più fronti: la revisione della modulistica e del contenuto obbligatorio degli atti, l’adeguamento dei regolamenti e dei sistemi informativi, la ridefinizione dei rapporti contrattuali con i soggetti affidatari della riscossione e la formazione del personale degli uffici tributi.
Il calendario, in questo senso, è meno lungo di quanto la decorrenza 2027 possa suggerire, perché gli atti emessi dal 1° gennaio dovranno essere già conformi al nuovo schema.
Resta poi da verificare l’attuazione di secondo livello, a partire dal decreto delle finanze sulle spese di notifica e di procedura, che completerà il quadro degli oneri ripetibili.