La sentenza del TAR Lazio stabilisce che l’omissione di dichiarare in fase di domanda di concorso di essere indagato per abuso d’ufficio non è più, automaticamente, causa di esclusione o decadenza.
La decisione si concentra sui limiti di operatività del meccanismo decadenziale previsto in caso di dichiarazioni non veritiere, spostando l’attenzione dal piano formale a quello sostanziale.
Il “Disvalore Retroattivo” Svanito
Il punto di maggiore criticità per l’Amministrazione, nel caso esaminato, è stata la recente abrogazione della perseguibilità del reato di abuso d’ufficio.
A giudizio del TAR, tale abrogazione ha avuto un effetto retroattivo, facendo venir meno ogni “disvalore” dei fatti e, di conseguenza, ogni pericolo formale di inaffidabilità o indegnità del candidato.
Nella vicenda, l’abolizione del reato è divenuta efficace anteriormente all’adozione del provvedimento espulsivo, privando il fatto non dichiarato di ogni rilievo giuridico sostanziale.
Il Giudice Amministrativo ha chiarito che la mancata comunicazione di un procedimento non più penalmente rilevante non poteva più costituire una causa ostativa alla partecipazione, né tantomeno giustificare l’applicazione automatica della decadenza.
L’Incidenza Sostanziale della Falsa Dichiarazione
Il TAR Lazio ha riaffermato un principio cardine: non ogni scorrettezza dichiarativa comporta automaticamente la perdita dei benefici conseguiti.
La decadenza è legittima solo se la dichiarazione non veritiera o l’omissione hanno avuto una incidenza effettiva sull’adozione del provvedimento di beneficio.
In altre parole, la falsa dichiarazione deve aver influito sull’ammissione al concorso o sulla collocazione utile in graduatoria. In mancanza di questo nesso causale sostanziale, l’applicazione del meccanismo sanzionatorio risulta ingiustificata.
Secondo il giudice amministrativo, l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere un approfondimento istruttorio alla luce del mutato quadro normativo, evitando di applicare la speciale disciplina sanzionatoria in modo meccanico e rigido.
Il Riesame dei Procedimenti Pendenti
La pronuncia è di estrema rilevanza per le implicazioni future che l’abolizione dell’abuso d’ufficio produrrà su tutti i procedimenti selettivi e disciplinari ancora pendenti.
Essa impone un riesame dei casi in cui l’unico elemento di criticità era rappresentato proprio da procedimenti fondati su una fattispecie oggi espunta dall’ordinamento.
Un elemento determinante nel caso è stato il fatto che il candidato, seppur tardivamente, aveva comunicato all’Amministrazione l’intervenuta abrogazione del reato, rendendo nota la sopravvenuta insussistenza di una qualsiasi causa ostativa.
Il TAR ha quindi bocciato la rigidità applicativa dell’Amministrazione, affermando l’esigenza di una valutazione caso per caso che legga le omissioni dichiarative alla luce della loro effettiva portata.
In presenza di un fatto divenuto penalmente irrilevante, il provvedimento decadenziale risulta viziato per difetto di presupposto.