Valutazione e retribuzione di risultato
Deve esserci sempre un nesso inscindibile tra riconoscimento della retribuzione di risultato e assegnazione degli obiettivi, adozione del sistema di valutazione, valutazione della prestazione da parte dell’apposito nucleo od organismo. L’assenza anche di uno solo dei fattori condizionanti fa escludere, in radice, la legittimità dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Lo ha ricordato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 31479/2021.
Tra l’altro, i dipendenti interessati non possono rivendicare l’emolumento accessorio e premiante anche quando l’amministrazione sia rimasta inerte nell’adozione della metodologia e nella nomina dell’organo preposto alla valutazione. Neppure costituisce elemento “sanante” la conferma degli incarichi per gli anni successivi piuttosto che l’assenza di rilievi negativi all’operato, quali conferme implicite del raggiungimento degli obiettivi.
Un candidato ha proposto un ricorso perché, superate le prove (preselettiva e scritte), è stato giudicato non idoneo alla prova orale (unico ammesso) con conseguente conclusione della procedura senza vincitore. Il Tar Calabria-Catanzaro, con la sentenza n. 1969/2021 , ha accolto il ricorso in quanto la commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione della prova orale nel verbale di svolgimento della prova stessa (appena prima di svolgerla) e non, invece (come necessario), nella seduta di insediamento o, comunque, prima dell’inizio delle prove scritte, in modo da evitare qualsivoglia sospetto che i criteri siano elaborati ad personam, cioè per favorire o sfavorire alcuni concorrenti.