Dopo un mese dalla riapertura delle scuole e nel momento di partenza dell’ampio ricorso alle superiori alla didattica integrata digitale (almeno 75%), previsto dall’attuale DPCM varato dal governo, è giunto dal Ministero dell’Istruzione l’atteso chiarimento sulle modalità di utilizzo degli insegnanti collocati in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario; I suddetti casi si stanno moltiplicando nelle scuole a causa dell’aumento della curva epidemiologica.
I docenti in isolamento o in quarantena (oggi ridotta a 10 giorni) sono tenuti a svolgere le lezioni a distanza. Almeno fino a quando non ci sia una certificazione della malattia (e quindi, per legge, sono impossibilitati a svolgere temporaneamente la prestazione lavorativa).
La circolare dell’Istruzione ricorda, in premessa, la posizione espressa dall’Inps con il messaggio del 9 ottobre scorso, quando l’Istituto nazionale di previdenza ha evidenziato che lo stato di quarantena «non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa». Un chiarimento, spiega il dicastero guidato da Lucia Azzolina, che seppur riferito al settore privato, «individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore».
Si evince dunque, che fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato «il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro» ed «è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse» (la didattica a distanza, appunto).