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09-05-2012 STABILIZZAZIONE DI LAVORATORI LSU/LPU

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La Corte dei Conti per la Calabria con Deliberazione 22 del aprile 2012 ad una richiesta di chiarimenti posta dal Comune di Montebello Jonico in ordine alla corretta applicazione dell'art. 14, co. 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (che ha riscritto l'art. 76, co. 7, del DL. N. 78/2010) in ipotesi di stabilizzazione di lavoratori LSU/LPU, utilizzati in forza di convenzione con la Regione Calabria. In particolare, viene rappresentato che la stabilizzazione dei predetti lavoratori comporta il superamento del limite del 20% posto dalla citata normativa al turn over assunzionale . Il Comune chiede chiarimenti anche in merito alla possibilità di considerare, per il calcolo del suddetto limite di spesa, tutte le cessazioni avvenute nel 2010 e nel 2011, atteso che in quest'ultimo esercizio finanziario l'Ente non ha effettuato alcuna assunzione di personale. La Corte afferma in ordine al primo quesito che "qualsivoglia assunzione, quand'anche derivante dal perfezionamento di politiche di stabilizzazione, deve ritenersi assoggettata ai limiti previsti dal menzionato art. 76, comma 6 del d.l. n. 112/2008 (e ss. mm.), essendo altresì normativamente irrilevante, ai fini del computo della percentuale del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, che il comune sia eventualmente beneficiario di finanziamenti statali o regionali specificamente destinati alla copertura della spesa per il personale stabilizzato".

In risposta al secondo quesito al Corte chiarisce che il limite alle assunzioni previsto dalla norma de qua, sebbene testualmente parametrato "alle cessazioni dell'anno precedente", si presti ad essere interpretato estensivamente, così da consentire agli enti locali di coprire mediante nuove assunzioni (anche a seguito di processi di stabilizzazione) fino al venti per cento di tutte le vacanze complessivamente verificatesi a partire dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora percentualmente coperte alla data di riferimento. Pare in limine appena il caso di evidenziare che la facoltà di procedere ad assunzioni, pur nei limiti testé ricostruiti, rimane ovviamente soggetta al complesso degli ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore, nell'ambito della quale si segnalano, senza pretesa di esaustività: la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni (art. 91 d. lgs.267/2000, art. 35, comma 4, d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001); il principio di riduzione progressiva della spesa per il personale (per i comuni che, come nella specie, abbiano una popolazione superiore ai 5.000 abitanti - 1, comma 557, della Legge 296/2006); il rispetto del patto di stabilità (articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149), un rapporto inferiore al 50% tra spese di personale e spese correnti (art. 76, comma 7, capoverso, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008); gli adempimenti in materia di rideterminazione della pianta organica (art. 6, comma 6, d. lgs. 165/2001); l'adozione e il rispetto del piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, comma 1, d. lgs. 148/2006); la ricognizione di eventuali eccedenze di personale (art. 33, d. lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 78/2010 e integrato dalla legge 183/2011)".

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