La Direttiva del Ministero del Ministero Pubblica Amministrazione e Semplificazione del 22 dicembre 2011 n. 14 ad oggetto: Applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183, spiega le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche dovranno attenersi in materia dicertificati ed autocertificazioni. Dal 1° gennaio 2012, infatti, entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Ecco le principali novità:
1) le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati,
2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi",
3) le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
4) le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate;
5) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
6) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva continuano, naturalmente, ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice dell'amministrazione digitale.
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